Covid-19, le ultime disposizioni ministeriali in materia di spostamenti da e verso l’Italia
Fermo restando che le disposizioni in materia di mobilità e di sicurezza dei cittadini sono oggetto di continua evoluzione e che, pertanto, si raccomanda di verificare e tenersi informati solamente attraverso le fonti governative, diplomatiche e consolari ufficiali, riportiamo qui di seguito il più recente aggiornamento della normativa in vigore fino al 31 luglio 2020.
Fonti: sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, portale ministeriale Viaggiare Sicuri.
Da e verso quali Paesi è consentito spostarsi liberamente?
Come riportato dal portale della Farnesina Viaggiare Sicuri, dal 3 giugno sono liberamente consentiti, in base alla normativa italiana, gli spostamenti per qualsiasi ragione da e per i seguenti Stati:
- Stati membri dell’Unione Europea (oltre all’Italia, sono Stati membri della UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria);
- Stati parte dell’accordo di Schengen (gli Stati non UE parte dell’accordo di Schengen sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera);
- Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
- Andorra, Principato di Monaco;
- Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
Dal 3 giugno, le persone che entrano o rientrano in Italia da questi Stati e territori non sono più sottoposte a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per 14 giorni, a meno che non abbiano soggiornato in Paesi diversi nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia.
Dal 30 giugno, possono liberamente entrare nel territorio italiano, senza necessità di giustificare le ragioni del viaggio anche i cittadini di Stati membri della UE, Stati parte dell’accordo di Schengen, Regno Unito, Andorra, Monaco, San Marino o Vaticano, gli stranieri residenti in uno di tali Paesi e i loro rispettivi familiari (coniugi, uniti civilmente, partner convivente di fatto, figli a carico di età inferiore a 21 anni, ascendenti a carico), in provenienza da Paesi diversi da quelli di cui all’elenco.
Tuttavia, per chi rientri in queste categorie ma abbia soggiornato o sia transitato per Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Serbia vigono particolari restrizioni (vedere punto successivo “Fino al 31 luglio”).
Per gli ingressi in Italia da Paesi diversi da Paesi dell’Unione europea, Paesi parte dell’accordo di Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino o Stato della Città del Vaticano, resta l’obbligo di isolamento fiduciario.
Con il DPCM 14 luglio 2020, prosegue Viaggiare Sicuri, è confermato quanto precedentemente disposto con Ordinanza del Ministro della Salute del 30 giugno 2020. Pertanto, dal 15 al 31 luglio, resta in ogni caso consentito (senza giustificazioni sui motivi del viaggio) l’ingresso nel territorio nazionale di cittadini di Stati terzi residenti legalmente nei seguenti Stati e territori:
- Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay.
Ai cittadini di Stati terzi residenti in questi 12 Stati, continua comunque ad applicarsi in Italia l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario con le modalità di cui agli articoli 4 e 5 del DPCM 11 giugno 2020.
In caso di rientro in Italia da Paesi non UE e non Schengen, qualora non si appartenga ad una delle categorie di viaggiatori precedentemente citate, continua a valere quanto disposto all’art. 6 del DPCM 11 giugno 2020: si può rientrare in Italia da destinazioni non UE e non Schengen (inclusi i 12 Paesi indicati al punto precedente) solo per motivi di assoluta urgenza, lavoro, salute (è consentito il rientro presso la propria abitazione/domicilio/residenza), a cui si aggiungono però dal 1 luglio anche i motivi di studio.
Per chi rientra da Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Serbia o vi sia anche solo transitato, vigono particolari restrizioni (vedere punto successivo “Fino al 31 luglio”).
FINO AL 31 LUGLIO – Paesi dai quali vige il divieto di ingresso
Fino al 31 luglio è vietato l’ingresso in Italia alle persone che, nei 14 giorni antecedenti, hanno soggiornato o sono transitate per uno dei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Serbia (per Kosovo, Montenegro e Serbia il divieto si applica dal 16 luglio, per tutti gli altri Paesi dell’elenco il divieto si applica dal 9 luglio).
Le sole eccezioni al divieto sono le seguenti:
- cittadini italiani, di uno Stato UE, di un paese parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano e i loro stretti familiari (discendenti e ascendenti conviventi, coniuge, parte di unione civile, partner stabile), a condizione che siano residenti anagraficamente in Italia da data anteriore al 9 luglio 2020;
- funzionari e agenti dell’Unione europea, di organizzazioni internazionali, personale delle missioni diplomatiche e dei consolati, personale militare nell’esercizio delle loro funzioni;
- solo per Bosnia Erzegovina, Kosovo, Macedonia del nord, Montenegro, Serbia: equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto terrestre, esclusivamente per motivi di lavoro, solo per transito (massimo 36 ore) o breve permanenza in Italia (massimo 120 ore).
E’ necessaria un’autocertificazione?
Sì. Viaggiare Sicuri conferma che, dal 9 luglio, chiunque entri in Italia da qualsiasi località estera è tenuto a consegnare al vettore o alle forze di polizia in caso di controlli una autodichiarazione secondo il modello scaricabile direttamente dal sito.
Per ulteriori approfondimenti e casistiche, si consiglia di consultare la sezione Domande Frequenti del portale Viaggiare Sicuri.
Ricordiamo in ogni caso, a chiunque si trovi all’estero e debba rientrare in Italia, d’informarsi bene prima della partenza, di seguire le indicazioni delle istituzioni locali e mettersi in contatto con le autorità diplomatiche e consolari nel proprio Paese in caso di bisogno di supporto e assistenza.
Poiché la situazione e le misure conseguenti sono in costante aggiornamento, raccomandiamo di tenersi informati attraverso i portali ministeriali: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Viaggiare Sicuri.